Coronavirus: ulteriori misure urgenti

Massimo utilizzo del lavoro agile

Coronavirus: ulteriori misure urgenti

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 per l’adozione in tutta Italia di ulteriori misure in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 ha disposto, per l’intero territorio nazionale, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di cui all’allegato 1, nonchè le attività relative ai servizi alla persona. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.
 
Le pubbliche amministrazioni devono assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi, e devono individuare le attività indifferibili da rendere in presenza.
 
Il nuovo decreto produce effetti dal 12 marzo fino al 25 marzo 2020 e, dalla sua entrata in vigore, cessano di produrre effetti le misure previste dai decreti dell’8 e del 9 marzo 2020, se incompatibili con le nuove disposizioni.
 
Allegato al presente anche il modulo di autodichiarazione dei motivi dello spostamento, aggiornato al 17 marzo 2020.
INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017
Al lavoratore
Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
Oggetto: informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81)
AVVERTENZE GENERALI
Si informano i lavoratori (_________) degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.
Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017) 
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.