ANMA – Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti
COVID-19 – MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
Nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020”, al punto 2-MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA si legge: “ Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Le persone in tale condizione
– nel rispetto delle indicazioni riportate in nota
– saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico curante e seguire le sue indicazioni ”.
Il protocollo non è stato concepito né in una logica vincolante né quale documento universalmente valido, ma quale strumento che contiene una serie di indicazioni che Governo e firmatari ritengono idonee a garantire la salute delle persone senza interrompere le attività produttive.
Esso offre dunque indicazioni generali che ciascuno deve adattare alle proprie specificità. In primo luogo, esso si muove nella logica della precauzione per tutelare i Lavoratori da un rischio biologico generico (eguale per tutta la popolazione), per cui le indicazioni di riferimento sono quelle cautelari indicate dalle Autorità Sanitarie.
L’intesa si colloca, dunque, al di fuori della prevenzione regolata dal D. Lgs. 81/08 (in questa logica, come evidenziato da più parti l’azienda non è tenuta ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi).
È poi responsabilità del singolo Datore di Lavoro adattare le misure indicate nel Protocollo condiviso, “ tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali ”.
Nel documento si riporta: “ […] la responsabilizzazione in ordine alle previsioni di legge che indicano la permanenza domiciliare in caso di sintomi, al fatto che spostarsi con sintomi influenzali (in questo momento) mette a rischio la salute pubblica, al divieto di ingresso in azienda in presenza di sintomi, […] rappresentano una forma di precauzione che viene ritenuta sufficiente a ridurre, se non eliminare, l’ingresso di persone (dipendenti e terzi) nel luogo di lavoro ”. Il nuovo modello di autocertificazione emesso dal Ministero degli Interni in data 23 marzo u.s. ne costituisce un implicito richiamo.
Il primo atto, rimesso alla determinazione di ciascun Datore di Lavoro, è la misurazione della temperatura al momento dell’accesso al luogo di lavoro delle proprie risorse umane e questa indagine, per quanto non decisiva potendo una persona asintomatica essere portatore del virus e trasmetterlo, può costituire uno screening importante per contenere l’infezione da COVID-19.
L’acquisizione del dato relativo al rilievo della temperatura corporea può seguire procedure differenti:
a. la misurazione in loco in ingresso in azienda;
b. la raccolta quotidiana dell’autocertificazione del monitoraggio della temperatura corporea da parte di ogni lavoratore (come previsto, ad esempio, da alcune ATS della Lombardia in attuazione del combinato disposto delle ordinanze n. 514 – 515 – 517/2020 di Regione Lombardia).
Di seguito le indicazioni essenziali per adempiere a questa azione, rispettose delle disposizioni dettate dalla “privacy”. Per ulteriori specificazioni e approfondimenti si rimanda alla lettura degli Atti normativi.