Telelavoro a domicilio e sicurezza e salute sul lavoro
Il lavoro agile o smart-working
Nell’ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato il 1° marzo 2020 un nuovo Decreto che interviene sulle modalità di accesso allo smart working, confermate anche dal Decreto del 4 marzo 2020.
Come indicato nel DPCM dell’11 marzo 2020, si raccomanda venga attuato il massimo utilizzo, da parte delle imprese, di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.
La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).
Telelavoro a domicilio e sicurezza e salute sul lavoro
Nel luglio 2002 è stato concluso un accordo quadro europeo sul telelavoro tra le parti sociali (Confederazione europea dei sindacati, BusinessEurope, Centro europeo dei datori di lavoro e delle imprese e Associazione europea dell’artigianato, delle piccole e medie imprese): la maggior parte dell’UE Gli Stati membri hanno attuato l’accordo quadro europeo sul telelavoro mediante accordi nazionali di partenariato sociale.
L’accordo copre, tra gli altri aspetti:
Salute e sicurezza: il datore di lavoro è responsabile della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro del telelavoratore in conformità alla direttiva 89/391 e alle direttive figlie pertinenti, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi.
Al fine di verificare che le disposizioni applicabili in materia di salute e sicurezza siano correttamente impiegate, il datore di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori e / o le autorità competenti hanno accesso al luogo di telelavoro, nei limiti della legislazione nazionale e dei contratti collettivi. Se il telelavoratore lavora a casa, tale accesso è soggetto a notifica preventiva e al suo consenso. Il telelavoratore ha il diritto di richiedere visite di ispezione.
Attrezzature: come regola generale, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione delle attrezzature necessarie per il normale telelavoro a meno che il telelavoratore non utilizzi le proprie attrezzature (…).
Organizzazione del lavoro: nell’ambito della legislazione applicabile, dei contratti collettivi e delle regole aziendali, il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio orario di lavoro. Il carico di lavoro e gli standard di prestazione del telelavoratore sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili presso la sede del datore di lavoro.
I datori di lavoro hanno le stesse responsabilità in materia di salute e sicurezza per i telelavoratori a domicilio di qualsiasi altro lavoratore. Questi includono l’identificazione e la gestione dei rischi professionali dei telelavoratori a domicilio.
I principali problemi di valutazione del rischio da considerare sono:
- l’ambiente di lavoro a casa
- le attrezzature di lavoro (principalmente le attrezzature per schermi di visualizzazione (DSE) e la workstation)
- stress e benessere mentale
- lavorare da soli (nel caso succeda qualcosa di inaspettato, come un incidente e una malattia)
- rischi generali per la salute e la sicurezza, compresi buoni standard di pulizia per evitare rischi elettrici , rischi di scivoloni, inciampi e cadute e movimentazione manuale