ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 87 del 23/05/2020
REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Atto del Presidente DECRETO Num. 87 del 23/05/2020 BOLOGNA
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle ATTIVITA’ CORSISTICHE. soggetti pubblici e privati possono realizzare:
• attività in presenza in laboratorio con l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature, in spazi attrezzati con le necessarie strumentazioni, nonché in spazi aperti;
• stage che riguardino attività economiche che non siano sospese, a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza.
Lo stage deve essere svolto nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività.
In ogni caso l’organizzazione delle attività deve tener conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.
È consentito ai soggetti privati e pubblici che erogano attività formativa di svolgere in presenza gli esami finali che prevedono prove teorico-pratiche di verifica degli apprendimenti, che non possono essere svolte a distanza perché richiedono l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti o perché la specificità del profilo professionale, e pertanto le competenze oggetto di valutazione, richiede la realizzazione di prove di simulazione lavorative-professionali.
Con riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza, nei soli casi nei quali non sia possibile erogare l’attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui debba essere svolta la parte pratica dei corsi di formazione, è possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il soggetto formativo dovrà realizzare le attività pratiche all’interno di spazi nella propria disponibilità nel rispetto delle seguenti misure di prevenzione e protezione condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica il 22 maggio 2020
- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle ATTIVITA’ CORSISTICHE
- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI, DEI CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI in Emilia-Romagna
- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE E ALTRE TIPOLGIE RICETTIVE in Emilia-Romagna
- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PARCHI TEMATICI, ACQUATICI, GIARDINI ZOOLOGICI, LUNA-PARK E ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE in Emilia-Romagna
- Allegato 5 Linee guida regionali per la Formazione professionale