INAIL 2020
VADEMECUM DELLE MACCHINE SCENOTECNICHE
Realizzato da INAIL Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) Consulenza Tecnica per l’edilizia (Cte) Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici (Dit) Direzione Centrale Prevenzione ASSOMUSICA Associazione italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo
Il comma 2-bis dell’articolo 88 del d.lgs. 81/2008, come modificato dalla legge 98/2013 di conversione del d.l. 69/2013, ha stabilito che le misure disposte dal titolo IV dello stesso decreto per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Tale decreto, pubblicato sulla G.U. n. 183 dell’8 agosto 2014, è il decreto interministeriale recante “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività” del 22 luglio 2014, che ha esteso al comparto dell’organizzazione dei grandi eventi di spettacolo le disposizioni in materia di prevenzione previste dal titolo IV del “Testo unico per la sicurezza” per i cantieri temporanei o mobili.
Il decreto contiene le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adibiti alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, nonché alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture, o opere temporanee per manifestazioni fieristiche. Successivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 con le “Istruzioni operative tecnico–organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto interministeriale 22 luglio 2014”.
La circolare fornisce chiarimenti sulle modalità di applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro negli spettacoli introdotta dal Decreto del 22 luglio 2014, e, seguendo i capi e gli articoli del decreto stesso, ne descrive e illustra l’azione e le richieste. Con riferimento alle attività di pubblico spettacolo si deve tenere in considerazione anche la competenza del Ministero dell’Interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile. In particolare, nel contesto trattato nel presente documento, trova applicazione la lettera circolare n. 1689 del 1 aprile 2011, emanata dallo stesso Ministero. Alle attrezzature scenotecniche, in particolare alle macchine scenotecniche, si applica inoltre il titolo III del d.lgs. 81/2008, relativo all’uso delle attrezzature di lavoro