Stralcio Verbale n. 82
ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
QUESITO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SULLE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
Nel condividere che la tematica della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche per gli obblighi previsti dalla normativa specifica di settore, in riferimento al quesito posto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il CTS esprime parere favorevole per la riattivazione della formazione in materia di salute e sicurezza trattandosi di formazione obbligatoria sia quando la stessa deve essere necessariamente svolta in presenza, nei casi in cui siano obbligatorie sessioni pratiche dei corsi di formazione (ad esempio per l’utilizzo di alcune macchine o attrezzature di lavoro), sia nei casi in cui non vi siano le condizioni per attivare modalità in videoconferenza, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio, quali, ad esempio:
– utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
– distanziamento fisico di almeno 1 metro;
– utilizzo della mascherina chirurgica;
– accessibilità all’igiene frequente delle mani;
– garanzia dell’igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l’altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità.
Per quanto concerne la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ivi inclusa quella prevista per le figure della prevenzione, si suggerisce, in questa fase, di preferire in via temporanea la modalità a distanza di “videoconferenza in modalità sincrona”, anziché la formazione “in presenza”, come peraltro già recentemente disciplinato da alcune Regioni:
– Emilia Romagna (prot. 0322765 del 28/04/2020);
– Piemonte (prot. 12255 del 14/04/2020);
– Lazio (prot. 348383 del 16/04/2020);
– Friuli Venezia Giulia (prot. 9332 del 14/04/2020).
Tale modalità di formazione a distanza in “videoconferenza in modalità sincrona” non può essere tuttavia applicabile ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico quali quelli per addetti al primo soccorso in azienda (art. 45 D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.) per i quali dovranno essere previste modalità in presenza adottando le medesime misure di contenimento del rischio sopra richiamate.