Coronavirus – fase 3: ulteriori disposizioni attuative per il contenimento dell’emergenza in tutta Italia. Lavoro agile
Indicate misure per il contenimento dell’emergenza con decorrenza dal 9 agosto fino al 7 settembre 2020.
Per le attività professionali si continua a raccomandare che siano attuate anche in modalità di lavoro agile e che sia incentivato l’utilizzo delle ferie, dei congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
Devono essere adottati protocolli di sicurezza anti-contagio, strumenti di protezione individuale e incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Sull’intero territorio nazionale per tutte le attività produttive industriali e commerciali e per quelle di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne devono essere rispettati i contenuti dei rispettivi protocolli.
A decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630 del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. A decorrere dal 9 agosto 2020 sono consentite le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori.
Nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolte alcune attività didattiche di alta formazione e/o di laboratorio o sperimentali a condizione, tra l’altro, che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’Inail.
Le disposizioni del D.P.C.M. 7 agosto 2020 si applicano dalla data del 9 agosto 2020, in sostituzione del D.P.C.M. del 11 giugno 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020. Restano salvi i diversi termini di durata previsti dalle disposizioni del decreto.