Documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto nel SNPA
Il presente “Documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto nel SNPA” è stato realizzato nell’ambito delle attività della Rete dei referenti SNPA per la tematica della salute e sicurezza sul lavoro (RR TEM III/3). In particolare è stato prodotto da un gruppo di Agenzie costituito da: ARPA Liguria, ARPA Puglia, ARPA Toscana, APPA Bolzano, ARPA Piemonte e ISPRA; con il coordinamento di ARPA Basilicata.
Il presente documento costituisce l’aggiornamento degli indirizzi contenuti nel manuale Operativo approvato dal Consiglio Federale in data 22 aprile 2015. L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare i criteri di valutazione e le conseguenti disposizioni di prevenzione e protezione a suo tempo individuati alla luce della più recente letteratura tecnico operativa relativa al personale ispettivo degli Enti.
Rimane inalterata la funzione del presente documento quale contributo per la definizione di un modello organizzativo efficace atto a tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro degli operatori del Sistema Agenziale che intervengono nelle più diverse situazioni connesse alla presenza di amianto.
Lo scopo è quello di:
• esporre e trattare i rischi connessi alla presenza di amianto, fornendo indicazioni sulla loro individuazione, eliminazione o riduzione;
• dare sistematicità a metodi e strumenti di prevenzione individuati, a partire dall’analisi delle esperienze maturate nel Sistema Agenziale.
Le valutazioni tecniche sul rischio amianto presenti nelle attività di sopralluogo, campionamento ed analisi e le indicazioni di sicurezza esplicitate non devono però essere intese come vincolanti, ma piuttosto come orientamenti per le figure interessate e per tutti coloro che hanno una precisa responsabilità, ai sensi della normativa vigente, ovvero sono coinvolti nell’organizzazione, nel funzionamento e nella realizzazione delle attività.
La valutazione della strutturazione interna di diverse Agenzie in merito al tema amianto, effettuata ai fini del presente documento, ha messo in evidenza una generale disomogeneità organizzativa e procedurale legata all’esistenza di centri regionali o poli specialistici collocati nelle Arpa, a diverse ripartizioni dei compiti con le Aziende Sanitarie Locali ed infine a specificità territoriali ed antropiche (ad esempio zone con amianto in natura, importanti siti in bonifica per l’amianto, ecc.) che hanno inciso su consistenza e variabilità delle attività condotte.
In generale si è potuto osservare che, in linea con quanto sopra indicato, anche la tipologia dell’esposizione del personale delle Agenzie Ambientali può risultare differente in caso di centri regionali/poli specialistici che operano in maniera dedicata su problematiche amianto correlate o strutture impegnate in modo più vario anche su attività estranee all’amianto.
Quello che è evidente, è che il personale degli Enti Ispettivi nelle attività di controllo non ricade nelle fattispecie previste nel Decreto 6 settembre 1994 e conseguentemente non rientra nel campo di applicazione del Titolo IX del D.lgs. 81/08 bensì nell’ambito del Titolo I art. 28 che dispone l’obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.