I requisiti relativi alla gestione degli approvvigionamenti (8.1.4) sono una novità, per come sono espressi, e sono anche particolarmente impegnativi. Innanzitutto, è richiesto di assicurare che l’approvvigionamento di prodotti e servizi sia conforme al proprio Ssl.
Questo è un criterio generale, non circoscritto alle interazioni con i processi aziendali, il che significa che va a influire direttamente con i requisiti descritti al punto 4 dello standard, e in particolare con la comprensione dell’organizzazione e del sui contesto e delle esigenze e delle aspettative dei lavoratori e delle altre parti interessate. In pratica, qual è il livello delle forniture e delle prestazioni di servizio nel mondo che occupa l’organizzazione e quale la considerazione degli stakeholder riguardo alle prestazioni di Ssl dei fornitori? In che modo la «reputazione» relativa a salute e sicurezza dell’organizzazione può dipendere dalla qualità dei propri fornitori e quanto questi possono essere distanti dal livello di prestazioni volute?
La gestione degli appalti si distacca da quanto si è venuto a consolidare negli anni, sotto la spinta del legislatore: ovviamente i rischi per la salute e la sicurezza, generati da interferenze lavorative, devono essere valutati e tenuti sotto controllo, in relazione ai lavoratori e alle altre parti interessate.
La novità però consiste nel requisito relativo ai processi di approvvigionamento, che devono essere coordinati con gli appaltatori, per identificare i pericoli e tenere sotto controllo i rischi per la Ssl, il che potrà rendere necessario lo scambio tra appaltatore e committente di documenti sul tipo del piano operativo di sicurezza, al momento previsto dalla
legge solo all’interno delle attività soggette al titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, anche al di fuori di questa previsione, per non dire di analisi dei contenuti di questo documento, più spinte di quelle cui siamo abituati.
Per quanto riguarda l’oggetto della tutela, anche qui, normalmente le legislazioni prevedono requisiti cogenti, occorre però fare attenzione perché il concetto di parte interessata può riguardare un numero più ampio di soggetti, e di natura differente, da quelli che siamo abituati a prendere in considerazione.
Il requisito dell’applicazione di criteri di salute e sicurezza per la selezione degli appaltatori (8.1.4.2) è più oneroso di quello previsto dalla norma cogente, ma bene o male è già stato raggiunto dalla corrente pratica professionale; non è sempre così però quello di assicurare che i requisiti del Ssl dell’organizzazione committente siano rispettati dagli appaltatori e dai lavoratori, perché ancora oggi spesso l’appalto di un servizio è motivato dalla volontà di esternalizzare il rischio.
In sostanza, è diffuso il comportamento da parte di organizzazioni di affidare in appalto le attività pericolose per non essere costrette ad organizzarsi per tenerle sotto controllo diretto. Con questo standard ciò non è più giustificabile, e le organizzazioni dovranno attrezzarsi per tenere sotto controllo anche i propri subappaltatori specializzati.
Il concetto viene ripetuto e reso più pesante quando lo standard affronta l’affidamento all’esterno (outsourcing, 8.1.4.3).
Gli accordi di affidamento – è specificato – devono essere coerenti con i requisiti legali e gli altri requisiti e con il raggiungimento dei risultati attesi per il sistema di gestione, che deve prevedere controlli al proposito. In pratica, qualora le attività appaltate rientrino all’interno dello scopo del sistema di gestione, e vi rientrano nella misura in cui queste ultime sono funzionali al business, dell’azienda, allora le prestazioni degli appaltatori in materia di Ssl devono essere prese in considerazione per l’analisi delle prestazioni di tutta l’organizzazione.
In sostanza, questa risentirà delle performance del proprio appaltatore, per cui queste attività devono essere tenute sotto controllo coerentemente con gli obiettivi del suo sistema di gestione.
Dal momento, però, che l’ingerenza nelle attività appaltate, in molti paesi fa venire meno la nozione di appalto, e può causare coinvolgimenti nelle responsabilità per gli incidenti che possono accadere, lo standard non prescrive all’organizzazione di controllare i processi affidati all’esterno, ma di assicurarsi che questi siano tenuti sotto controllo, evidentemente dall’appaltatore stesso.
Diventa quindi consigliabile che i contratti di appalto siano integrati con le specifiche dei processi del sistema di gestione che sono applicabili all’esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, così come dei requisiti per il management che l’appaltatore dovrà dedicare al loro controllo.