I contributi a fondo perduto del Fondo nuove competenze
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I contributi a fondo perduto del Fondo nuove competenze sono destinati non solo alle imprese, ma a tutti i datori di lavoro privati – compresi i liberi professionisti – che hanno dipendenti e che applicano il CCNL.
La misura è nata “per aiutare le imprese e i lavoratori ad affrontare la crisi causata dal Covid-19″ mettendo le imprese “in condizioni di ripartire rapidamente dopo l’emergenza”.
Istituito dal decreto Rilancio con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO 2014-2020, il Fondo nuove competenze è stato rifinanziato dal dl Agosto, con ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e altri 300 milioni di euro per l’anno 2021. Per la formazione dei lavoratori c’è quindi un tesoretto di 730 milioni, che potrà essere incrementato con risorse messe a disposizione dalle Regioni, dai Programmi operativi nazionali e regionali (PON e POR) del Fondo sociale europeo (FSE) e dai Fondi paritetici interprofessionali, e che la ministra Catalfo vorrebbe rendere strutturale collocandolo tra i progetti del Recovery Plan.
L’obiettivo dello strumento è permettere alle imprese di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’azienda, in base alle quali una parte dell’orario di lavoro viene usata per percorsi formativi.
Il Fondo nuove competenze copre gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali e, grazie alle modifiche introdotte dal decreto Agosto, può essere utilizzato anche per favorire la realizzazione di percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
La misura serve a innalzare il livello del capitale umano e risponde, da un lato, alla necessità di accompagnare la fase di ripresa delle imprese e riallineare le competenze del proprio personale ai nuovi fabbisogni, e dall’altro sostiene i lavoratori nell’accrescere e rinnovare le proprie competenze e la capacità di adattarsi al cambiamento. Forte e determinante il ruolo delle parti sociali.
I percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda.
Nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori il termine finale per realizzare i percorsi di sviluppo è elevato a 120 giorni.
L’erogazione del contributo è eseguita da INPS, su richiesta di ANPAL, in due tranche:
anticipazione del 70% e saldo.