Misure tecniche, organizzative e procedurali
L’art. 41, del D.Lgs. n. 277/1991 prevede che il datore di lavoro riduca al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore. Tale risultato è ottenibile adottando le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte.
Indicazioni pratiche per la realizzazione di luoghi di lavoro a basso rischio agendo sul contenimento del rumore alla sorgente, sulla propagazione e sugli esposti, sono contenute nella norma UNI EN ISO 11690.
Di seguito viene esemplificato il significato dei termini e come si possa tradurre a livello pratico la concreta fattibilità delle misure preventive che sono da attivarsi in sequenza, indipendentemente dai livelli di rischio presenti in azienda.
L’espressione “misure tecniche” indica quei provvedimenti che possono consentire in particolare di:
– utilizzare tecniche di lavorazione che riducano sensibilmente il rumore prodotto; ad esempio: la sostituzione della sbavatura con la barilatura, la sostituzione del taglio ossiacetilenico con il taglio laser, ecc.;
– ridurre le emissioni di rumore alla sorgente; ad esempio: utilizzando dischi abrasivi lamellari o a centro depresso, dischi da taglio diamantati o al laser per lapidei, punzoni sagomati per il taglio o la foratura lamiera, riducendo la corrente di corto circuito delle saldatrici, ecc.;
– ridurre la propagazione del rumore nell’ambiente; ad esempio: ricorrendo a basamenti o supporti antivibranti, cabine acustiche o cappottature, pareti di separazione o schermi fonoisolanti/fonoassorbenti, trattamenti acustici ambientali.
Per “misure organizzative e procedurali” si intendono quelle che intervengono, in maniera più o meno formalizzata, sull’organizzazione dei mezzi e degli uomini.
Le modalità per la riduzione del rumore sono costituite ad esempio: dalla riconduzione della velocità di funzionamento di macchine e impianti a quella ottimale prevista dal costruttore, dell’aumento della distanza tra le macchine, dall’uso isolato del flessibile in una determinata area procedendo alla sua schermatura acustica, dalla turnazione del personale nelle lavorazioni più a rischio, dall’esecuzione di lavori rumorosi in determinate fasce orarie, dall’indicazione dei percorsi da seguire e delle aree da evitare, ecc.
Segnalazione, perimetrazione e limitazione d’accesso dei luoghi a forte rischio
Gli obblighi dell’art. 41, commi 2 e 3, intervengono suoi luoghi di lavoro e quindi sulla base dei LAeq.
Si possono verificare le seguenti situazioni-tipo:
a) il superamento dei 90 dB(A) di LAeq si verifica solo in prossimità di macchine, non interessando altre postazioni di lavoro;
b) il superamento dei 90 dB(A) di LAeq si verifica su aree estese, interessando altre postazioni di lavoro.
Nel primo caso si può provvedere a segnalare, mediante l’uso della apposita segnaletica di pericolo conforme al D.Lgs. n. 493/1996 (UNI 7545/22), le sole macchine.
Nel secondo caso occorre segnalare l’ingresso dell’area, contestualmente perimetrando (ad es.: mediante il ricorso a segnaletica orizzontale, non confondibile con altra) e limitando l’accesso al solo personale strettamente necessario a scopi produttivi.
L’eventuale impossibilità di procedere alla perimetrazione ed alla limitazione d’accesso deve essere motivata sul Rapporto di valutazione.
Comunicazione ex art. 45
Nel caso in cui dal Rapporto di valutazione, redatto ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 277/1991, emerga che uno o più lavoratori hanno LEP,d superiore a 90 dB(A) oppure sono esposti a Lpicco superiori a 140 dB non ponderati, il datore di lavoro ha l’obbligo di trasmettere all’Organo di vigilanza, entro 30 giorni dalla data dell’accertamento, una comunicazione il cui modello, pur non previsto da alcun riferimento legislativo, si suggerisce sia quello riportato in Allegato 6.
La comunicazione va preferibilmente accompagnata dalla copia del Rapporto di valutazione, o da quella parte del Rapporto coi risultati delle misurazioni.
Del contenuto della comunicazione occorre informare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) o i lavoratori.
La comunicazione ex art. 45 deve essere ripetuta ogni qual volta la nuova valutazione del rumore evidenzia LEP > 90 dB(A) o Lpicco > 140 dB.