L’art. 27 del D.Lgs.81/08 si riferisce alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese basato, per quanto riguarda gli aspetti connessi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sulla specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati e sulla base delle attività svolte, in particolare quelle sottoposte a sorveglianza sanitarie e che prevedono la partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o previsti da norme speciali.
Tale sistema mira a definire gli elementi di “virtuosità” per le imprese che in primis rispettano le disposizioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma che applicano anche determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, in relazione agli appalti e alle varie tipologie di lavoro, compreso il lavoro flessibile, come certificato ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
La qualificazione dell’impresa è pertanto un elemento validante della buona operatività dell’impresa stessa. Essa si manifesta attraverso il possesso della necessaria documentazione e all’assolvimento degli obblighi di legge in ambito:
Amministrativo
Giuridico
Contrattuale
Previdenziale
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Assicurativo
Qualità.
La qualificazione diventa così un elemento caratterizzante l’impresa anche nei confronti della partecipazione a bandi di gara ed appalti, alla stipula di contratti, alla possibilità di evitare sanzioni, all’accesso ad agevolazioni e finanziamenti pubblici, etc. e quindi a trarne vantaggi in termini di valore aggiunto come garanzia ulteriore rispetto agli elementi puramente tecnici e professionali. Per le aziende, con particolare attenzione a quelle che operano nel settore edile, il sistema di qualificazione delle imprese si realizza almeno attraverso l’adozione e diffusione di uno standard documentale che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza.
I requisiti di qualificazione richiesti si distinguono in requisiti d’ordine generale e speciale.
I requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione sono relativi:
– alla situazione penale del rappresentante legale/amministratore e del direttore tecnico;
– alla situazione societaria;
– alle violazioni commesse nell’attività di costruzione.
I requisiti d’ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza, prevista dal Testo Unico, ha il compito di svolgere il lavoro preliminare alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori, quale previsto dall’articolo 27 del medesimo Testo Unico.
La Commissione deve individuare, tenendo conto delle indicazioni degli organismi paritetici, settori e criteri finalizzati alla definizione del sistema
di qualificazione, che dovrà essere fondato sulla specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati e sull’applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e al lavoro flessibile. In tal modo si costruisce un sistema di selezione degli operatori sul mercato, basato non più solo su criteri formali, cartacei e documentali ma anche su elementi sostanziali che si riferiscono alla concreta organizzazione del lavoro in azienda e in appalto.
Tra gli obiettivi della qualificazione delle imprese vi è la verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale degli appaltatori e dei lavoratori autonomi, la cui verifica è richiesta al committente nel caso di affidamento di lavori in appalto. La normativa (articolo 26 del Testo Unico) prevede
espressamente che “il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che
abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione”