Green pass 1° aprile

L’ultimo Decreto Covid prevede diverse novità dal 1° aprile sul Green pass nei luoghi di lavoro: il certificato verde rafforzato non servirà più.

Il Super green pass o Green pass rafforzato per gli over 50 sul lavoro da oggi 1 aprile non è più obbligatorio. Non è più necessario essere vaccinati o guariti, sarà sufficiente fino al 30 aprile il Green pass base (che si ottiene con un tampone e che dura 48 ore). Quindi non ci sarà più la sospensione dal lavoro in assenza del Super green pass. Resta l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno. Discorso a parte per il personale sanitario, i lavoratori delle strutture ospedaliere e i lavoratori delle Rsa: per queste categorie rimane la sospensione dal lavoro in assenza di vaccinazione Covid-19. L’obbligo vaccinale rimane in vigore fino al 31 dicembre.

Il green pass sarà sufficiente da oggi per i lavoratori di scuola, compresi i professori no vax’, comparto sicurezza e forze dell’ordine, resta un prolungamento dell’obbligo di vaccino al 31 di dicembre. Per docenti come per i lavoratori di polizia, difesa, soccorso pubblico, polizia locale, università resta l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022.

“I lavoratori sopra i 50 anni e delle categorie dell’obbligo, esclusi i sanitari, potranno tornare al lavoro ma dovranno fare il tampone. Nei luoghi di lavoro le persone sopra i 50 anni e le categorie per cui vigeva l’obbligo – personale scolastico e forze dell’ordine – tornano ad una modalità di green pass base.


Ecco i passaggi principali.

Accesso ai luoghi di lavoro
Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile.

Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità
Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

Green pass per attività e servizi
Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi. In particolare, dal 1 aprile cade l’obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all’aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.

Scuola
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Mascherine
Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:

mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)
spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive
Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

E resta l’obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.

Quarantene e isolamento
Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).


1 MAGGIO – Termina l’obbligo del Green pass quasi ovunque. Fino al 30 aprile per alcune attività come mense, concorsi pubblici e colloqui in carcere, oltre ai trasporti a lunga percorrenza, sarà infatti ancora obbligatorio in versione base. Quello rafforzato resterà in vigore fino al 30 aprile per centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi ed eventi sportivi al chiuso. Via anche l’obbligo delle mascherine nei luoghi al chiuso e sui mezzi di trasporto.

15 GIUGNO – Decadono gli obblighi vaccinali per il personale scolastico, militari, agenti di polizia e soccorso pubblico, polizia locale, dipendenti dell’amministrazione penitenziaria e in generale lavoratori all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Queste categorie sono già tornate al lavoro dal 25 marzo (giorno dell’entrata in vigore del decreto) con il Green pass base facendo il tampone antigenico ogni due giorni. L’obbligo di vaccino resterà in vigore oltre questa data soltanto per il personale sanitario e Rsa.

30 GIUGNO – E’ il termine fissato per il ritorno in ufficio in presenza nell’ambito privato. Fino a quella data ci sarà la possibilità di ricorrere al cosiddetto ‘lavoro agile’ nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore.

31 DICEMBRE – E’ l’ultima scadenza del calendario. Fino ad allora resterà in vigore l’obbligo di vaccino per il personale sanitario e delle Rsa. E le visite da parte di familiari e visitatori alle persone ricoverate all’interno di ospedali e residenze socio assistenziali saranno consentite solo con il Super Green Pass.

L’articolo Green pass 1° aprile proviene da Portale Consulenti Sicurezza qualità ambiente bandi.