Accordo Stato Regioni 2024

Accordo Stato Regioni 2024 formazione sicurezza: entrata in vigore e bozza.

Accordo Stato Regioni 2024 formazione sicurezza: entrata in vigore e bozza


Accordo Stato Regioni 2024

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi
attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché’ il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.))


Alcuni punti della bozza definitiva

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso
seminari e convegni, sono:
1.1 i soggetti “istituzionali”;
1.2 i soggetti “accreditati”;
1.3 altri soggetti.

Con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. Con medesimo atto si potrà procedere all’istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale.

REQUISITI DEI DOCENTI

I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi
punti del presente accordo.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Le modalità di erogazione per i corsi di cui al presente accordo sono:
• presenza fisica
• video conferenza sincrona
• e-learning
• modalità mista.

I corsi sono erogati con le modalità indicate nella parte IV.


Importante è il regime transitorio di un anno, durante il quale potranno essere erogati i corsi conformi alle norme abrogate. Tra le novità più significative i corsi di formazione per i datori di lavoro (minimo 16 ore), che avranno tempo 2 anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo per concludere i corsi di formazione.

I corsi per dirigenti e preposti già fatti valgono. Per i preposti vi è una indicazione relativa all’obbligo di aggiornamento “L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.”

I corsi per Rspp e Datori di lavoro Rspp già fatti valgono.

Per i corsi che precedentemente non erano normati (spazi confinati e attrezzature come carroponte, macchine raccogli frutta e caricatori per la movimentazione di materiali) vi è tempo un anno per frequentare i corsi conformi al nuovo accordo.

Per questi ultimi si passa al regime di aggiornamento quinquennale.

Nel nuovo accordo, per quanto attiene alla durata dei nuovi corsi la situazione è la seguente:

  • Corsi per Datori di lavoro: 16 ore
  • Corsi formazione spazi confinati 12 ore di cui 8 di parte pratica.
  • Corsi carroponte: 4 ore teorica, 6 ore di pratica (carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina), 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando), 7 ore di pratica per entrambe le tipologie di carroponti.
  • Corsi caricatori per la movimentazione di materiali CMM. 8 ore in totale di cui 4 per la parte teorica e 4 per la parte pratica.

In questo periodo sarà conveniente per le aziende organizzare dei corsi che non rispettano il nuovo accordo? A nostro avviso no, in quanto tali corsi non avranno alcuna validità, ed entro un anno dalla pubblicazione bisognerà rifarli. Meglio farli da subito conformi in modo da poter sfruttare il regime transitorio e passare all’aggiornamento.

Si noti che, affinché il corso sia conforme al nuovo accordo, non basta la durata, ma deve essere conforme anche:

  • Il programma
  • Il rapporto 1:6 tra istruttori e allievi
  • Requisiti dell’ente formatore e docente e altri requisiti formali.

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