La normativa di riferimento non afferma, in maniera esplicita, chi è tenuto alla nomina dell’Aspp, essendo quest’ultima una figura eventuale e non obbligatoria.
L’articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008, però, afferma espressamente che «il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione, prioritariamente all’interno dell’azienda o della unità produttiva» e che «gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni (…) devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda (…)».
Da tutto ciò si può dedurre che spetta sicuramente al datore di lavoro nominare il responsabile di questo servizio (articolo 17, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008) e, dunque, anche l’ addetto al servizio che va ad affiancare il responsabile nello svolgimento delle proprie mansioni, in un numero variabile che andrà a rispondere alle effettive esigenze e caratteristiche dell’azienda.
Diventa obbligatoria, dunque, la nomina di uno o più Aspp dal momento che la loro presenza è indispensabile per organizzare un servizio di prevenzione e protezione adeguato e il numero degli addetti e responsabili sia «sufficiente» per il raggiungimento di questo scopo.
Il servizio di prevenzione e protezione deve essere organizzato tenendo presente le dimensioni dell’azienda, l’eventuale esistenza di più stabilimenti, il numero di lavoratori presenti, il tipo di attività svolta e, di conseguenza, i rischi presenti nell’ambiente di lavoro che potrebbero andare a nuocere alla salute e alla sicurezza dei dipendenti. È invece un obbligo penalmente sanzionato per il datore di lavoro, la previa consultazione del rappresentante dei lavoratori (Rls) nel momento in cui debba procedere alla nomina del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (articolo 18, comma 1, lett. s) e articolo 50, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008).
A questo proposito è d’obbligo rilevare l’assoluta incompatibilità, ai fini della nomina, tra l’Aspp e il Rls, dal momento che ricoprono due ruoli assolutamente inconciliabili: il secondo rappresenta la voce dei lavoratori in ordine a tutte le azioni relative alla sicurezza, il primo rientra nel servizio organizzato e gestito dal datore di lavoro che opera per conto di quest’ultimo.
Le caratteristiche e la formazione Sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 32, D.Lgs. n. 81/2008, per lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetti al servizio di prevenzione e protezione, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, con verifica di apprendimento, adeguati alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative, a cui si aggiunge l’obbligo di partecipazione a corsi di aggiornamento periodici in materia di sicurezza sul lavoro.
Per delineare le mansioni svolte dall’Aspp bisogna fare riferimento all’articolo 33, D.Lgs. n. 81/2008 che elenca quali sono i compiti del servizio di prevenzione e protezione, che questa figura esegue sempre coordinandosi al Rspp:
• individuare i fattori di rischio;
• valutare i rischi e predisporre i Dvr;
• individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
• elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di queste misure;
• elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
• proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
• partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
• fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
L’Aspp deve ricevere una serie di informazioni da parte del datore di lavoro relative alla natura dei rischi, alla programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive. Deve ricevere, inoltre, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno oltre a quello in cui è avvenuto l’evento, con l’aggiunta di quelli che riguardano le malattie professionali e, infine, eventuali provvedimenti prescritti dagli organi di vigilanza.
Al pari degli altri componenti il servizio di prevenzione e protezione, che vengono messi a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni di tutto ciò che concerne lo svolgimento dei processi lavorativi, l’Aspp è tenuto al rispetto del segreto professionale.
Diversamente da altri soggetti facenti parte del servizio di prevenzione e protezione, invece, l’Aspp non è tenuto a partecipare alle riunioni periodiche che il datore di lavoro indice, almeno una volta l’anno, con la partecipazione del Rspp, del medico competente e del Rls.