La sicurezza in cantiere risulta, ancora oggi, uno degli aspetti più difficili da perseguire data la natura stessa delle lavorazioni e dell’ambiente di lavoro.
Il settore edile va sicuramente annoverato tra quelli più rischiosi e con il più alto indice infortunistico sia in termini di frequenza che di gravità.
Nei cantieri edili si registrano condizioni lavorative e organizzative problematiche che derivano dalla continua variazione della tipologia di lavorazioni in esecuzione, dalla presenza contemporanea di più imprese, ancorché con mansioni distinte, e da condizioni di sicurezza con standard spesso inferiori a quelli richiesti per le installazioni fisse.
La sicurezza presenta, schematicamente, tre elementi di attenzione.
Tale sicurezza va ricercata sia in fase di progetto che in fase di esecuzione ed esplicitata mediante appositi documenti per lo svolgimento in sicurezza di tutte le lavorazioni.
I documenti della sicurezza quindi ricoprono un ruolo primario per il raggiungimento della stessa e sono uno degli adempimenti normativi in capo ai partecipanti alla vita attiva del cantiere.
La documentazione principale di riferimento per la sicurezza in cantiere in riferimento agli articoli ed allegati del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, è composta da tutti quegli elaborati necessari per l’avvio e l’esecuzione delle attività di cantiere allo scopo di prevenire tutti i possibili rischi di incidente associati alle singole mansioni ed alla gestione nel loro insieme.
Tale documentazione si compone di elaborati redatti durante la progettazione dell’opera (o comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte per la realizzazione di questa) ed elaborati redatti in fase di esecuzione dell’opera stessa.
La sicurezza deve essere perseguita, preventivamente, attraverso gli strumenti a disposizione:
Costituiscono parte integrante, nel processo di gestione della sicurezza nei cantieri, anche l’individuazione di figure specifiche che partecipano attivamente alla vita del cantiere a partire dalla fase di progettazione fino alla realizzazione dell’opera e alla chiusura del cantiere stesso, ai quali la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ascrive obblighi ed adempimenti ben precisi.
Occorre osservare, del resto, che anche l’attuazione di una misura di prevenzione e protezione (quale può essere lo sbarramento di un’apertura sul vuoto o la presenza di una tavola fermapiede) costituisce essa stessa una comunicazione, informando che, in quel punto, esiste un pericolo.
È possibile pertanto riassumere alcuni principi fondamentali:
1. la sicurezza è un valore e come tale va salvaguardato con tutti i mezzi;
2. la sicurezza va garantita sempre e comunque: non sono ammissibili deroghe.
Pur approfondendo nel prosieguo del testo le figure di cantiere e altri aspetti dell vita di cantiere, si sottolinea da subito come la figura professionale del coordinatore della sicurezza riveste un’importanza cruciale nell’ambito del cantiere edile; tale figura riguarda in dettaglio la sicurezza sul lavoro e la regolarità dei cantieri temporanei e mobili.
L’ambito d’intervento è quello dei cantieri edili e, in generale, dei “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali (d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., allegato X)”.
Si tratta di una figura chiave che si trova nella posizione intermedia, tra il committente e il progettista, al quale spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere.