Responsabilità omissiva nel campo degli infortuni sul lavoro
Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 giugno 2020, n. 12446
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CALAFIORE DANIELA
Data pubblicazione: 24/06/2020
Rilevato che
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1262/2013, ha rigettato l’appello proposto da A.O., A.M. e S.M., n.q. di eredi di G.M., avverso la sentenza del Tribunale del lavoro della stessa città resa nei confronti dell’Inail, di Padana Assicurazioni s.p.a., di I.C., di Milano Assicurazioni s.p.a. e di Eni Insurance Ltd ed avente ad oggetto l’azione di regresso esercitata dall’Inail nei confronti di G.M. e I.C., in solido, ritenuti responsabili dell’infortunio sul lavoro occorso al dipendente del G.M., I.Z., a causa della condotta imperita ed imprudente di I.C., pure suo dipendente;
la Corte territoriale, dopo aver confermato il giudizio sulla responsabilità penale del G.M., pur se assente al momento in cui il I.C. investì lo I.Z. all’interno dell’autolavaggio di proprietà dello stesso G.M., ha pure confermato il rigetto espresso dal primo giudice rispetto alle domande di garanzia proposte dal G.M. nei confronti di Milano assicurazioni s.p.a, in mancanza della condizione che l’assicurato fosse in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi di assicurazione di legge, posto che l’autore materiale della condotta non era stato assunto regolarmente;
quanto, poi, all’assicurazione stipulata con Eni Insurance LTD ( che aveva acquistato tutti i contratti stipulati da Padana Assicurazioni s.p.a, assicuratrice di Agip, proprietaria dell’impianto), ad avviso della Corte territoriale, la stessa non era operante perché la copertura assicurativa era rivolta ai danni subiti dai terzi;
avverso tale sentenza, ricorrono per cassazione gli eredi di G.M. sulla base di quattro motivi;
Helvetia Italia Assicurazioni ( già Padana Assicurazioni s.p.a. ) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale basato su due motivi;
Eni insurance e Unipolsai ( nuova denominazione di Fondiaria che ha inglobato per fusione Milano Assicurazioni s.p.a.) resistono con controricorso;
sono state presentate memorie da tutte le parti ad eccezione dell’INAIL;
Considerato che
i ricorrenti hanno formulato i seguenti motivi : 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel. cod.civ., degli artt. 2049 e 2087 cod.civ. e degli artt. 20 e 59 d.lgs. n. 81 del 2008 (già 5 e 93 d.lgs. n. 626/1994), in quanto lamentano l’erroneità dell’attribuzione al G.M. della responsabilità per l’accaduto, posto che nessuna colpa poteva ravvisarsi a suo carico trattandosi di infortunio accaduto a causa della condotta del tutto imprevista del I.C., il quale avrebbe dovuto essere controllato dallo I.Z., preposto dallo stesso datore di lavoro; ritengono i ricorrenti, inoltre, che, seppure privo di permesso di soggiorno e non assicurato, il I.C. svolgeva solo attività di asciugatura delle macchine per cui non era richiesta alcuna specializzazione o particolare formazione ed il G.M. gli aveva vietato di guidare, non potendosi ritenere che l’obbligo di vigilanza dovesse essere inteso nel senso di un obbligo permanente ed integrale;
2) con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel. cod.civ. , degli artt. 2049 e 2087 cod.civ. e degli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 81 del 2008, artt. 4, 8 e 90 d.lgs. n. 626 del 1994, in relazione al mancato riconoscimento della qualità di preposto in capo ad I.Z., da cui era derivato il mancato riconoscimento del concorso di colpa dello stesso nella determinazione dell’evento;
3) con il terzo motivo, si deduce la violazione e o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. ed in particolare degli artt. 1363 e 1370 cod.civ. con conseguente erronea interpretazione degli artt. 14 lett. b, 21, 22, 26 lett. c.) , 27 lett. e) e 28 lett. h) delle condizioni di assicurazione della polizza responsabilità civile rischi diversi, stipulata tra il G.M. e la Milano Assicurazioni s.p.a., dovendosi intendere che la copertura assicurativa non fosse operativa qualora il danneggiato non fosse assicurato all’INAIL ma, nel caso di specie, il non assicurato era il danneggiante e tale interpretazione era stata seguita dal Tribunale di Firenze nel parallelo giudizio per danno differenziale proposto dallo I.Z. nei riguardi del G.M.;
4) con il quarto motivo, si denuncia la violazione e o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. ed in particolare degli artt. 1363 e 1370 cod.civ., con conseguente erronea interpretazione della Sezione IV e degli svariati articoli richiamati e trascritti; i ricorrenti ritengono che la sentenza abbia errato nel ritenere che la polizza sottoscritta da Eni, fosse destinata alla copertura dei soli danni cagionati a terzi, ciò per la inosservanza del canone interpretativo logico sistematico che avrebbe condotto alla necessaria considerazione sia delle cause di inclusione che di quelle di esclusione dalla copertura assicurativa, con la conseguenza che si sarebbe dovuto ravvisare la espressa copertura assicurativa per i danni corporali subiti dai coassicurati, loro familiari e/o loro dipendenti e per tutte le conseguenze della responsabilità civile derivanti all’assicurato nell’esercizio delle sue attività comprese nell’oggetto sociale; in ogni caso, seppure residuassero dubbi sulla proposta interpretazione, le clausole ambigue avrebbero dovuto essere interpretate in favore dell’assicurato ex art. 1370 c.c.
i ricorrenti hanno allegato alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1962 del 2015 (relativa al giudizio con il quale lo I.Z. aveva chiesto il risarcimento del danno differenziale per l’infortunio di cui si discute) resa sull’impugnazione di quella del Tribunale n. 2750 del 2012, di rigetto dell’appello proposto da Milano assicurazioni s.p.a., e quella di questa Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la medesima;
il ricorso incidentale proposto da Helvetia Italia Assicurazione s.p.a. (già Padana Assicurazioni s.p.a.) è formulato attraverso i seguenti motivi: 1) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti che si ravvisa nel fatto che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità ed infondatezza dell’appello nei confronti della stessa società che aveva ceduto ad Eni Insurance LTD il ramo d’azienda costituito dai contratti di assicurazione, posto che erano stati gli stessi eredi a chiedere di poter chiamare in causa Eni Insurance LTD; 2) nullità della sentenza e del procedimento per aver omesso di pronunciare sulla eccezione di inammissibilità dell’appello, proposto nei propri confronti, da Padana Assicurazioni s.p.a. posto che i ricorrenti non avevano impugnato il punto della decisione relativo al difetto di legittimazione passiva della stessa società;
i primi due motivi del ricorso principale, relativi all’accertamento della responsabilità penale in capo al G.M., vanno trattati congiuntamente e sono infondati;
la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati da questa Corte di cassazione in tema di accertamento della responsabilità datoriale in ipotesi di esercizio dell’azione di rivalsa da parte dell’Inail, nella fisionomia disegnata dai plurimi interventi della Corte Costituzionale;
L’ Inail basa la propria azione di regresso sul D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, chiedendo in sede civile l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, posto che, come si evince dagli atti, è mancato nella fattispecie l’accertamento in sede penale del reato di cui è stato vittima il lavoratore I.Z. e, dunque, l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell’infortunio sul lavoro è demandato al giudice civile (Corte Cost. 9 marzo 1967, n. 22; Corte Cost., 26 maggio 1981, n. 74; Corte Cost., 19 giugno 1981, n. 102);
con tali decisioni la Corte Costituzionale ha ridisegnato i confini dell’area della responsabilità civile del datore di lavoro, sostenendo, con la prima, che se è vero che l’art. 38 Cost. intende garantire alle vittime di infortuni mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, è pur vero che la quantità del ristoro attribuita va parametrata ad un canone certo che, nel caso di specie, è quello del grado di riduzione dell’integrità fisica; ha chiarito, con la seconda pronuncia, che la formula «coloro che il datore ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro », contenuta nel comma 3, comprende ogni lavoratore delle cui azioni il datore debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c.; con l’ultima delle decisioni, infine, la Corte ha eliminato la c.d. pregiudiziale penale permettendo che l’accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione;
la sentenza impugnata ha, dunque, applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia di responsabilità omissiva nel campo degli infortuni sul lavoro, principi che fanno leva sulla posizione di garanzia attribuita, in primo luogo, dall’art. 2087 c.c. al datore di lavoro;
tale posizione di garanzia (Cass. pen. n. 31615 del 29-3-2018) si fonda sulla necessità di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio dell’attività lavorativa, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele;
il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, la legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa (Cass.pen. n. 18998 del 27-3- 2009);
ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori (Cass. pen. n. 22622 del 29-4-2008) ed il datore di lavoro non può essere considerato esente da responsabilità ove il lavoratore esplichi un incombente che, anche se inutile ed imprudente, rientri comunque nelle sue attribuzioni (Cass. pen. n. 23292 del 28-4-2011) e non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell’ambito del ciclo produttivo (Cass. pen. n. 7985 del 10-10-2013);
nel caso di specie, la dinamica dell’accadimento è pacifica, come è pacifico il fatto che l’autore materiale della condotta lesiva, chiaramente derivata da imperizia nella guida dell’autovettura investitrice, è stato altro dipendente del G.M. che espletava mansioni non straordinariamente eccentriche rispetto a quelle ordinariamente affidategli, con la conseguenza che la causa dell’infortunio è sempre ricollegabile alla struttura organizzativa apprestata dal datore di lavoro ed alla posizione di garanzia assunta dallo stesso G.M.; il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro ( Cass. pen. n. 4631 del 2014);
del tutto infondato, inoltre, è anche il profilo relativo alla operatività della delega, in qualità di preposto, della posizione di garanzia in capo allo stesso infortunato, posto che in materia di infortuni sul lavoro, l’onere della prova circa l’avvenuto conferimento della delega di funzioni – e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza incombenti sul datore di lavoro – grava su chi l’allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità ( Cass. pen. n. 44141 del 2019), e che la sentenza impugnata ha esplicitamente affermato la carenza di ogni prova della sussistenza di una delega del datore, aggiungendo anche che tale possibilità sarebbe esclusa dalla stessa minima dimensione aziendale;
le critiche mosse alla sentenza impugnata su questo punto, laddove si richiamano stralci di verbale di prove testimoniali, al fine di indurre a ritenere sussistente la prova della delega di funzioni, sono del tutto inammissibili mirando a sovvertire l’apprezzamento di merito operato dalla Corte d’appello che è insindacabile in sede di legittimità,
il terzo motivo è fondato;
l’esclusione dell’operatività della copertura assicurativa prevista dall’art. 14 lett. B) delle condizioni generali di contratto con riguardo alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), riportate integralmente in ricorso, stabilisce, tra l’altro, che la società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’assicurato quale civilmente responsabile per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata assicurazione, per i danni cagionati a prestatori di lavoro ed al di fuori delle ipotesi coperte dal d.p.r. n. 1124 del 1965 <[ …] a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge [… ] > ;
l’art. 21 delle citate condizioni generali prevede, inoltre, che l’assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi o ad altri dipendenti e relativamente a tale estensione di garanzia la copertura è resa alle stesse condizioni di cui al citato art. 14;
la relazione esistente tra le due disposizioni rende evidente che la logica della copertura assicurativa è quella di operare in relazione alla responsabilità dell’imprenditore nello spazio non coperto dalla copertura assicurativa pubblica prestata dall’Inail; dunque, la condizione della regolarità degli obblighi assicurativi, prevista dall’art. 14 cit., non può che riferirsi all’obbligo assicurativo relativo al lavoratore danneggiato, così coprendosi quei profili di danno risarcibili, ma non oggetto di indennizzo da parte dell’Inail;
la sentenza impugnata, laddove ha genericamente riferito l’operatività della esclusione della copertura a qualsiasi irregolarità contributiva, ha violato i criteri di interpretazione dettati dall’art. 1362 c.c., che impone di indagare la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole, e dell’art. 1364 c.c., che richiede l’interpretazione complessiva delle clausole;
il quarto motivo è inammissibile;
la censura è sorretta da una complessa ricostruzione interpretativa, basata sulla lettura di diverse disposizioni contrattuali (riportate in stralcio e riferite a varie parti dell’intero testo della convenzione assicurativa, non allegata al ricorso né individuata all’interno degli atti del processo) che dovrebbe dimostrare l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale relativamente alla limitazione ai soli danni cagionati a terzi della copertura dell’assicurazione stipulata da Eni Insurance l.t.d. ;
questa Corte, sul punto, ha affermato che l’interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell’attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla completezza della motivazione; inoltre, quando il ricorrente per cassazione censuri l’erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice del merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente perché al giudice di legittimità è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura ( Cass. n. 24461 del 2005; Cass. n. 2560 del 2007);
il ricorso incidentale proposto da Helvetia Italia Assicurazioni s.p.a. (già Padana Assicurazioni s.p.a.), è infondato;
la stessa questione è stata proposta con un primo motivo con il quale si lamenta vizio di motivazione derivante dall’omesso esame, da parte della Corte d’appello, delle difese addotte al fine di rappresentare la cessione del ramo d’azienda in favore di Eni Insurance Ltd, che avrebbero condotto all’estromissione dal giudizio della società, con vittoria di spese;
il vizio denunciato non è compatibile con la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma n. 5, c.p.c. che ha ridotto il vizio di motivazione alla omessa valutazione di fatti storici principali o secondari, oggetto di discussione tra le parti e decisivi per il giudizio e tale non è una deduzione difensiva o un capo di domanda;
l’ulteriore profilo della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. è ammissibile ma infondato; invero, la sentenza impugnata ha, con formula assai sintetica, rigettato la domanda di manleva avanzata dagli appellanti nei confronti di Eni Insurance Ltd in quanto non ha ritenuto operante la copertura assicurativa. Tale decisione, peraltro confermata in questa sede, ha definito nel merito la questione, implicitamente, anche nei riguardi di Padana Assicurazioni s.p.a. che era l’originaria stipulante, dunque non si è determinata alcuna omissione di pronuncia.
In definitiva, va accolto il terzo motivo del ricorso principale, mentre vanno rigettati gli ulteriori motivi del medesimo ricorso principale ed il ricorso incidentale; la sentenza va, dunque, cassata quanto al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta gli ulteriori motivi; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, quanto al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2020.