Coronavirus: misure urgenti di contenimento del contagio e informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile

Coronavirus: misure urgenti di contenimento del contagio e informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono emanate misure volte a contenere la diffusione del Coronavirus nelle regioni Lombardia e Veneto e sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai comuni di cui all’allegato 1 al decreto stesso.

Per contrastare la diffusione del virus sul territorio nazionale, è altresì previsto l’obbligo, per gli individui che abbiano transitato e sostato nei suddetti comuni, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione di ogni misura necessaria.
Il decreto dispone inoltre l’applicabilità in via automatica della modalità di ‘lavoro agile’nelle aree considerate a rischio in situazioni di emergenza nazionale o locale.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, all’art. 2, è stabilito che le modalità di lavoro agile sono applicabili, in via provvisoria fino al 15 marzo 2020, a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali, per i datori di lavoro con sede legale o operativa nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati.

Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione in allegato.
INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017
 
Al lavoratore
Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
Oggetto: informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81)
AVVERTENZE GENERALI
Si informano i lavoratori (_________) degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.
Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017) 
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.