Prorogata la validità degli attestati di formazione
Prorogata la validità degli attestati di formazione in materia di sicurezza sul lavoro scaduti fra agosto e dicembre 2020.

Secondo l’art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza) della citata legge infatti::
“Art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza).
“1. All’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: ‘il 31 luglio 2020’ sono sostituite dalle seguenti: ‘la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19’;
b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: ‘2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2″.
Ne consegue che tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione scaduti tra l’1/8/2020 e il 4/12/2020 e non ancora rinnovati manterranno la loro validità fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 che sarà da stabilire.