domanda di fruizione dei crediti d’imposta previsti dal Decreto Rilancio
Credito imposta sanificazione, Dpi, adeguamento ambienti, Agenzia Entrate
Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere ai crediti d’imposta di cui al punto 1.1 comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
La Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.
Cessione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 122, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Ai sensi dell’articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, anche in caso di cessione dei crediti d’imposta restano fermi i poteri dell’amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi e all’accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti. Pertanto, nello svolgimento dell’ordinaria attività di controllo l’amministrazione finanziaria verificherà:
a) in capo al beneficiario originario, l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo.
Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
b) in capo ai cessionari, l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.