D.D.G. N° 326/2020 Regione Sicilia

Disposizioni transitorie per le attività formative di cui al D.A. 630/2019

D.D.G. N° 326/2020 Regione Sicilia

DDGDefinizione di criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti” 24/04/2020 Giusto quanto previsto dall’ Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 20/51/CR8/C9 del 01.04.2020, è consentita l’erogazione della formazione al personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti, di cui al D.A. n. 630 /2019 del 12 aprile 2019, nella forma delle classi virtuali di tipo sincrono.

Art.1 
Giusto quanto previsto dall’ Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 20/51/CR8/C9 del 01.04.2020, è consentita l’erogazione della formazione al personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti, di cui al D.A. n. 630 /2019 del 12 aprile 2019, nella forma delle classi virtuali di tipo sincrono. 

Art.2 I soggetti iscritti nel Registro Regionale per la formazione degli Alimentaristi interessati a tale modalità di erogazione delle attività formative, dovranno inviare al Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, a mezzo PEC all’indirizzo: dipartimento.attività.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it ed al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’ASP territorialmente competente, una nota nella quale, oltre ai dati identificativi ed al numero di iscrizione nel Registro, dovranno essere specificate le caratteristiche della piattaforma scelta e gli strumenti utilizzati per il tracciamento delle attività formative: accessi dei partecipanti alle lezioni tramite login, durata delle lezioni, invio delle prove di apprendimento, descrizione delle modalità di valutazione dell’apprendimento che preveda mini test intermedi e valutazione finale, superamento dei test. 

Art.3 I soggetti iscritti nel Registro Regionale per la formazione degli Alimentaristi che intendono realizzare corsi di formazione in modalità FAD sincrona sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’ASP territorialmente competente almeno sette giorni prima dell’inizio delle attività, comunicando altresì il calendario con data e orario di inizio e fine delle attività programmate, indicando i web link e le credenziali di accesso riservate al SIAN. 

Art.4 Sono stabilite le seguenti indicazioni operative: 
1. Le piattaforme utilizzate dovranno essere messe a disposizione dall’Ente organizzatore del corso, senza oneri aggiuntivi per i partecipanti; 
2. Il tutor d’aula o, in assenza, un incaricato dell’Ente avrà cura di presidiare il funzionamento dei collegamenti ed agevolare la partecipazione dei discenti; il tutor/incaricato, inoltre, dovrà verificare e documentare l’autenticazione e il tracciamento della presenza degli allievi e del docente sul registro d’aula ed indicare l’argomento dei moduli formativi; 
3. Il docente, che si collegherà dalla propria abitazione o da altra sede, senza oneri aggiuntivi per l’Ente organizzatore, dovrà rendere disponibile ai partecipanti il materiale utilizzato durante i moduli formativi; 
4. Alla fine di ogni modulo formativo, la piattaforma somministra il mini test con domande a risposta multipla, selezionate in maniera casuale dalla piattaforma. Nel caso siano errate più del 30% delle risposte, il corsista non viene ammesso al modulo successivo e resterà in aula per colmare le lacune con il docente. Alla fine dell’ultimo modulo formativo viene somministrato il test finale, di durata definita e costituito da almeno 20 domande a risposta multipla, selezionate in maniera casuale dalla piattaforma. Al superamento del test finale verrà rilasciato l’attestato di formazione. Il corsista dovrà frequentare un nuovo corso in caso di mancato valido accesso a tutti i moduli formativi o di mancato superamento del mini test intermedio per tre volte di seguito. 
5. I mini test intermedi e la valutazione del test finale dovranno essere svolti in modalità sincrona, acquisiti dal docente e dal tutor/incaricato per la correzione e dovranno inoltre essere conservati agli atti; 
6. I componenti della classe virtuale devono corrispondere a quelli indicati nel verbale di ammissione. Art.5 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento rimangono in vigore le disposizioni di cui al D.A. n. 630 /2019 del 12 aprile 2019. 

Art.6 Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore e cessano di avere efficacia non appena verrà dichiarata la sospensione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 relative alla formazione professionale. 

Art.7 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato, nella sezione sicurezza alimentare al seguente link:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses soratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_IgienedegliAlimenti. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione del Dipartimento ASOE