DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020

ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza epidemiologica da COVID-19

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 Dpcm 11 giugno 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 Dpcm 11 giugno 2020Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19,   recante   misure   urgenti   per    fronteggiare    l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16  maggio  2020,  n. 33, recante ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03194)  (GU n.147 del 11-6-2020)

Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull’intero  territorio nazionale 
 
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti misure: 
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata  da  febbre (maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio, contattando il proprio medico curante; 
b) l’accesso del pubblico ai  parchi,  alle  ville  e  ai  giardini pubblici  e’  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di assembramento di cui all’articolo 1,  comma  8,  primo  periodo,  del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,  nonche’  della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e’ consentito  l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all’interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita’  ludica  o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8; 
c) e’ consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi  destinati allo svolgimento di attivita’ ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di  operatori cui  affidarli  in  custodia  e  con  obbligo  di  adottare  appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita’ alle  linee  guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui  all’allegato 8; 
d) e’ consentito svolgere attivita’ sportiva  o  attivita’  motoria all’aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purche’  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attivita’  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti; 
e) a decorrere dal 12 giugno 2020  gli  eventi  e  le  competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)  e dalle  rispettive  federazioni,  ovvero  organizzati   da   organismi sportivi internazionali –  sono  consentiti  a  porte  chiuse  ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive  Nazionali,  Discipline Sportive Associate  ed  Enti  di  Promozione  Sportiva,  al  fine  di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano;  anche  le  sessioni  di   allenamento   degli   atleti, professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei  protocolli di cui alla presente lettera; 
 f) l’attivita’ sportiva di base e  l’attivita’  motoria  in  genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgono  attivita’dirette al benessere dell’individuo  attraverso  l’esercizio  fisico,  sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e senza alcun assembramento, in conformita’ con le linee guida  emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita  la  Federazione  Medico  Sportiva Italiana  (FMSI),  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai  sensi  dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;