DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente.

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”.


La valutazione dei rischi e la successiva redazione del DVR è uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro (art.li 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08). Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale danno.


Un ulteriore concetto preliminare, spesso sottovalutato, è quello del carattere “operativo” che il legislatore assegna al documento di valutazione del rischio, alla luce dell’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008.

Confermando la scelta di rimettere al datore di lavoro le modalità di adempimento agli obblighi, al comma 2 del citato art. 28, il legislatore prevede, infatti, che il Dvr debba contenere anche i criteri con cui è eseguita la valutazione del rischio, aggiungendo, appunto, che «La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro».

Il fatto che la finalità di questa impostazione sia quella di garantire le maggiori aderenza e conformità della valutazione del rischio alla realtà aziendale, senza pregiudicare l’operatività è, inoltre, confermata dalla precisazione per cui il datore provvede alla redazione secondo «criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione»

La complessità delle organizzazioni aziendali spesso rende obiettivamente difficile costruire un documento effettivamente semplice, breve e comprensibile, ma, altrettanto frequentemente, la tendenza a redigere documenti molto corposi è dettata solo dalla (erronea) convinzione che ciò indichi anche una migliore qualità del documento.

In realtà, anche i soggetti oggi ormai chiamati a valutare l’efficacia di un Dvr, tendono a riconoscere quali parti siano effettivamente utili e quali, invece, rappresentano solo premesse di carattere sistematico.

Troppo spesso, tuttavia, accade che questi corposi documenti non raggiungono i soggetti destinatari della norma e, anche in occasione di eventi infortunistici, si scopre che gran parte del loro contenuto non è noto ai lavoratori (e nemmeno ai dirigenti e ai preposti che dovrebbero garantirne l’attuazione e il rispetto).

Altro aspetto, forse non sempre compreso e adeguatamente apprezzato, riguarda il fatto che la norma, tra i contenuti essenziali del Dvr, include anche:
• l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
• l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.

Il documento di valutazione del rischio, dunque, è stato immaginato dal legislatore come una sorta di manuale della sicurezza aziendale che comprende, non solo valutazioni tecniche, ma anche – si direbbe soprattutto – l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione già attuate, nonché il programma di quelle ulteriori volte al miglioramento continuo.

Il Dvr può diventare addirittura pregiudizievole quando riporta la valutazione del rischio, magari con esiti di rischio alto, senza prevedere e riportare contestualmente le misure finalizzate alla sua riduzione.

Inoltre, contenendo le misure che i lavoratori sono chiamati a rispettare (e i dirigenti e preposti, rispettivamente, ad attuare e a garantirne l’attuazione), lo stesso dovrebbe quindi essere noto all’interno dell’azienda e utilizzato come “strumento di lavoro”.

servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
rspp hse