Criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti.
E-learning formazione Regione Sicilia nuove regole
La formazione può essere erogata dai seguenti soggetti:
a) Enti di formazione professionale accreditati e riconosciuti dalla regione;
b) Associazioni di categoria e/o professionali;
c) Società o studi professionali;
d) Operatori del Settore Alimentare, solo per il proprio personale;
e) Istituti alberghieri, solo per gli iscritti.
I soggetti che intendono erogare l’attività formativa, devono richiedere all’Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico l’iscrizione nel registro regionale per la formazione degli alimentaristi.
Criteri per la formazione a distanza
Al fine di agevolare la formazione del personale alimentarista, sono ammessi corsi di formazione a distanza (FAD) opportunamente e idoneamente documentati. La FAD include diverse modalità con cui è possibile comunicare con interlocutori localizzati in sedi diverse e che possono partecipare in tempi diversi da quelli in cui opera il formatore. Nei casi di formazione a distanza è necessario garantire il numero minimo di ore previsto al precedente capitolo 5, nonché una forma di tutoraggio anche tramite e-mail, telefono, videoconferenza, etc….
- L’accesso degli utenti tramite credenziali univoche;
- La registrazione degli accessi degli utenti;
- La temporizzazione degli accessi degli utenti, in modo da assicurare che l’utente debba ripetere il modulo formativo ogni qualvolta venga raddoppiato il tempo massimo previsto per la fruizione dello stesso;
- Che la barra di scorrimento dei file video, non possa essere spostata in avanti;
- Che siano previsti mini-test in itinere, in cui l’ordine delle domande a risposta multipla deve essere casuale per ogni login;
- Che l’utente debba ripetere il modulo formativo ogni qualvolta il mini-test in itinere non venga superato per tre volte consecutive;
- Che l’utente debba ripetere l’intero percorso di formazione, qualora l’attività formativa non sia stata conclusa entro 10 giorni dal suo inizio.