Il Decreto Legislativo n. 73 del 14 luglio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 175 del 14/07/2020. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 175 del 14/07/2020
Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. (20G00093)
Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2020
Capo I – Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Capo II – Modifiche agli allegati al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Capo III – Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
Riportiamo di seguito la versione integrale testuale del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73.
Efficienza Energetica: Art. 1 – Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalità
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al comma 1, dopo le parole «in attuazione della direttiva 2012/27/UE» sono inserite le seguenti: «, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002,», e dopo le parole «all’articolo 3» sono inserite le seguenti: «e che contribuiscono all’attuazione del principio europeo che pone l’efficienza energetica “al primo posto”».
Efficienza Energetica: Art. 2 – Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;»;
b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
«c) esperto in Gestione dell’energia (EGE): persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l’altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247;
c-bis) auditor energetico: figura coincidente con quella dell’EGE per le attività previste dal presente decreto in relazione all’esecuzione di diagnosi energetiche;»;
c) al comma 2, la lettera v) è sostituita dalla seguente:
«v) grande impresa: ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attività economica con più di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;»;
d) al comma 2, dopo la lettera ee) è inserita la seguente:
«ee-bis) Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC): Piano predisposto dall’Italia ai sensi degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato alla Commissione europea;»;
e) al comma 2, la lettera ff) è sostituita dalla seguente:
«ff) pubblica amministrazione centrale: le autorità governative centrali di cui all’allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli organi costituzionali;»;
f) al comma 2, la lettera nn) è sostituita dalla seguente:
«nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell’energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori;».
Efficienza Energetica: Art. 3 – Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di risparmio energetico…….