Valutare il rischio Covid-19 in ambiente non sanitario
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Riceviamo e Pubblichiamo
Il D.Lgs. 81/08 all’art. 28, comma 1, prevede l’obbligo per il Datore di lavoro di valutare “tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” e di adottare le misure di prevenzione e protezione idonee a ridurre il rischio contenendo l’esposizione.
Si possono pertanto distinguere due macro-situazioni con approccio differenziato al “rischio da nuovo Coronavirus”:
1. Aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta. – Il Datore di Lavoro delle aziende di cui sopra, verifica se le misure di prevenzione e protezione, già previste nel Documento di Valutazione dei Rischi e conseguentemente adottate nella realtà operativa, sono adeguate a controllare il rischio COVID-19.
2. Aziende nelle quali l’esposizione a COVID-19, potenziale o in atto, non e connaturata alla tipologia dell’attività svolta e presenta gli stessi determinanti di rischio presenti nella popolazione generale. – Rappresenta la situazione della stragrande maggioranza dei comparti lavorativi (ad eccezione delle attività menzionate al punto precedente) ovvero casi in cui i determinanti del rischio da COVID-19 sono, per i Lavoratori, sovrapponibili a quelli della popolazione generale. A seguito di una valutazione del rischio nel proprio ambiente lavorativo dalla stima dello stesso si potranno calibrare le misure di prevenzione e protezione che andranno, di volta in volta, individuate nel rispetto del principio generale di proporzionalità tra entità del rischio e livello delle azioni da porre in essere.
Ciascun datore di lavoro, quindi, potrà applicare uno strumento oggettivo, con la collaborazione ed il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, al fine di rilevare le mansioni e le attività che possono essere più esporre a tale rischio la popolazione lavorativa.
Marcello Maiozzi cell. 3298197470 info@studiomcsa.it www.studiomcsa.it
N.D.R.: Ricordiamo cosa ci dice il documento I.N.L. “Il rischio, non è riconducibile al titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, non attenendo ordinariamente il ciclo produttivo aziendale”: