La formazione safety e le normative regionali
Analisi di alcuni modelli autorizzativi su base regionale
Tratto da Formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), organismi paritetici e rappresentatività sindacale. Alcune questioni aperte. di Alessandro Romeo e Giovanni Piglialarmi
Una disamina complessiva dei sistemi regolamentati messi in atto dalle varie regioni e province autonome risulta essere un compito abbastanza complesso.
Va costatato che, da una parte, molte amministrazioni regionali si sono limitate al recepimento, tout court, degli accordi Stato-Regioni che si sono susseguiti negli anni; dall’altra, alcune di esse rimandano alle rispettive previsioni in materia di formazione professionale accreditata.
Sono dunque rare le casistiche che si prestano ad un’analisi approfondita. Nel rispetto dell’economia dello studio, sono stati analizzati i modelli più sviluppati, in primis quello dell’Emilia Romagna. Con la delibera di giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 46014 l’amministrazione ha adottato un modello di autorizzazione dei corsi di formazione, non finanziati con fondi pubblici, definito Just in Time.
Come si evince dal documento, la delibera, nel perseguire obiettivi di semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa, interviene sull’offerta formativa erogata da enti privati accreditati, diretti alla formazione dell’ASPP (Addetto al servizio di protezione e prevenzione) e dell’RSPP. In estrema sintesi, il procedimento di autorizzazione all’avvio dei corsi prevede tre passaggi:
a) comunicazione da parte dell’ente formatore agli uffici regionali preposti di voler avviare il percorso formativo;
b) istruttoria della domanda e rilascio dell’autorizzazione da parte della regione (entro quarantacinque giorni dalla richiesta);
c) avvio dell’azione formativa da parte dell’ente di formazione entro i novanta giorni successivi all’autorizzazione, pena la decadenza dell’atto concessorio.
In questi passaggi, si presume debbano essere verificati tutti i presupposti di legge per poter erogare la formazione, tra i quali anche la maggiore rappresentatività comparata.
La Regione Piemonte, invece, ha mostrato un approccio al problema sostanzialmente diverso. Preso atto dell’esistenza di una moltitudine di soggetti operanti nel settore della formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ha emanato un regolamento ad hoc per i soggetti formatori diversi da quelli accreditati, cioè le organizzazioni sindacali e datoriali, aziende private, società di consulenza ecc..
E’ opportuno precisare che l’intervento sul punto da parte della Regione Piemonte non si riferisce solo agli enti che erogano formazione per gli RSPP ma interessa tutta la formazione in materia di sicurezza.
In alcuni passaggi argomentativi della delibera sono ben evidenti i problemi interpretativi – talvolta conducenti all’elusione – che l’attuale impianto normativo pone; passaggi che sarebbe opportuno riportare ai fini del presente studio:
«la normativa nazionale che detta contenuti e modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione sulla sicurezza è spesso disomogenea nella definizione delle regole e delle procedure operative e che quindi occorre uniformare e semplificare gli adempimenti in capo ai diversi soggetti coinvolti nel processo formativo (soggetti formatori, partecipanti ai corsi, organi di controllo, ecc.), anche modificando le indicazioni riportate nei suddetti provvedimenti regionali; occorre contrastare il fenomeno del moltiplicarsi sul territorio di corsi erogati da soggetti formatori non autorizzati, che propongono un’offerta formativa a basso costo, ma di qualità quantomeno dubbia e di validità nulla ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge; occorre quindi creare gli strumenti necessari a facilitare l’attività di controllo da parte dei competenti soggetti pubblici; è anche opportuno fornire chiarimenti rispetto ad alcuni punti della normativa nazionale che si prestano a interpretazioni non sempre univoche».
Per tentare di superare i problemi evidenziati, la Regione Piemonte ha istituito un’apposita commissione, denominata Commissione Regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, il cui nome ne sottende la funzione rigorosa che è chiamata a svolgere.
Questa, infatti, è in possesso di un elenco dei soggetti abilitati nel territorio che abbiano presentato richiesta di iscrizione all’elenco e i cui requisiti richiesti dalla legge siano stati validati.
La commissione è composta da rappresentanti della pubblica amministrazione (impiegati e funzionari della regione, funzionari dell’ASL, vigili del fuoco e funzionari dell’INAIL), rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori delle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL ed anche dai rappresentati di alcune associazioni dei datori di lavoro (tra le quali Confindustria e diverse organizzazioni dell’artigianato, delle cooperative e dell’agricoltura). Il processo di inserimento nell’elenco e di avvio dei corsi prevede alcuni passaggi, così sintetizzabili. L’ente formatore chiede l’iscrizione all’elenco e prima di avviare un corso di formazione, deve darne comunicazione almeno quindici giorni prima dell’inizio specificando dati del soggetto formatore e dell’erogatore se diversi, oltre che luogo, date e orari delle lezioni. Alla conclusione del corso il verbale d’esame dovrà essere inviato agli uffici regionali preposti. Tale modello, a nostro parere, non supera le criticità che qui si sostengono. Infatti, consultando l’elenco, è possibile individuare enti di diretta emanazione di organizzazioni sindacali di dubbia rappresentatività.
La guida, denominata Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/08 e Smi, aggiornato al mese di dicembre 2016 ed allegato alla delibera, tra i requisiti per l’iscrizione all’elenco delle parti sociali e organismi paritetici prescrive che le organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale debbano essere rappresentate presso il CNEL ed essere firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale. Nel medesimo documento, poi, la Regione pare fare un passo indietro statuendo che, in mancanza del riconoscimento da parte del CNEL, l’organizzazione sindacale può dimostrare di essere firmataria di un contratto nazionale avendo partecipato alla contrattazione, allegando copia dello stesso.
I criteri, così stabiliti, sembrano essere in contrasto con la normativa (che richiede la maggiore rappresentatività comparata), con le linee guida stabilite nell’Accordo del 7 aprile 2016 (che indica degli indici sintomatici di rappresentatività), ma ancor di più con le indicazioni provenienti dal diritto vivente in materia di rappresentatività.
La Provincia Autonoma di Bolzano interviene nel campo degli enti di formazione professionale accreditati in provincia con la delibera n. 1229 del 14 novembre 2017. Tale provvedimento, denominato Istituzione dell’elenco dei soggetti formatori per la realizzazione di corsi in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compie una ricognizione dei provvedimenti che si sono susseguiti in materia di accreditamento degli enti di formazione privati. Con specifico riferimento alla formazione delle figure per la sicurezza, tra cui l’RSPP, il regolamento prevede di non creare un sistema di accreditamento ad hoc, ma semplicemente di istituire un elenco dei soggetti formatori in materia. Il provvedimento prosegue con l’elencare i requisiti necessari per gli enti che vogliano iscriversi a detto elenco, tra i quali sono annoverati l’accreditamento dell’ente di formazione e un generico «possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per lo svolgimento di interventi formativi in materia di sicurezza sul lavoro». La procedura d’inserimento nell’ elenco prevede la presentazione di una istanza di iscrizione che, una volta ottenuta, consente di avviare corsi di formazione in materia di salute e sicurezza rispettando un iter procedurale.
D’interesse, ai fini della presente indagine, è quanto indicato nel documento denominato Elenco percorsi formativi per i quali il legislatore prevede l’accreditamento: «Nel caso in cui gli enti formatori autorizzati ope legis intendano avvalersi di soggetti formatori esterni quest’ultimi devono essere accreditati».
I soggetti autorizzati dalla legge alla formazione alla sicurezza sul lavoro, come ampiamente detto, sono appunto, tra gli altri, le associazioni datoriali e dei lavoratori. In questa cornice regolamentare, pertanto, a parere di chi scrive l’operatività di soggetti formatori affiliati alle organizzazioni di cui sopra non può trovare terreno fertile se non in possesso dell’accreditamento.