Circolare Inail n. 34 del 11 settembre 2020
Giudizio del medico competente
Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro: chiarimenti
L’articolo 3 del Regolamento in oggetto individua, quali soggetti destinatari degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa tutti i lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail che, a seguito delle menomazioni conseguenti all’evento lesivo di origine lavorativa o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali, necessitano di progetti personalizzati mirati a consentire o ad agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Le circolari Inail 30 dicembre 2016, n. 51 e 25 luglio 2017, n. 30 indicano, quale atto preliminare all’avvio del procedimento di definizione dei predetti progetti, il giudizio formulato dal medico competente ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, o dal Servizio di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale (Asl), ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 20 maggio 1970, n. 300, da cui risulti l’idoneità parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero l’inidoneità temporanea o permanente del lavoratore.
Dal monitoraggio periodico sull’applicazione del Regolamento in oggetto e delle relative circolari attuative, è emerso che, nella prassi, le disposizioni delle predette circolari sono state interpretate nel senso di ritenere che il giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente espresso dal medico competente o dal Servizio di prevenzione dell’Asl costituisca presupposto imprescindibile ai fini dell’erogazione degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa.
Ne è conseguito che, in taluni casi, pur essendo stata riscontrata dall’Istituto la ricorrenza dei presupposti sostanziali per l’avvio di un progetto di reinserimento, lo stesso non è stato elaborato e attuato perché nessun giudizio era stato ancora formulato dal Servizio di prevenzione della Asl o perché il giudizio espresso dal medico competente o dal predetto Servizio non recava alcuna indicazione di limitazioni e/o prescrizioni.
La sopra richiamata interpretazione, pur essendo giustificata dalla letterale formulazione delle disposizioni di cui alle circolari in oggetto, risulta, tuttavia, da un lato, in contrasto con l’esigenza di tempestività dell’intervento di reinserimento e, dall’altro, alla luce di un criterio sistematico, non coerente con il quadro normativo di riferimento.