Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006”. Revisione Gennaio 2022 – Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 – Linee Guida SNPA 41/22
Il decreto legge 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, ha modificato il comma 3 dell’art. 184-ter e ha introdotto nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/06, “un parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.” Inoltre la L.128 del 02 novembre 2019, pubblicata su GU n.257 del 2/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, (disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), ha introdotto un sistema di controlli sugli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti da cui esitano end of waste autorizzati caso per caso affidandone la competenza al SNPA.
Questa Linea Guida, che rappresenta una revisione delle “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006” pubblicate nel febbraio 2020, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, vuole essere uno strumento per assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dell’azione del Sistema sul territorio nazionale.
L’end of waste, ovvero la Cessazione della qualifica di rifiuto, si riferisce ad un procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto.
La nozione di end of waste nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti.
Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall’art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:
a) la sostanza o l’oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
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