Pubblichiamo la nota Associativa, (NOTA ANMA) redatta dal Gruppo di Lavoro COVID-19, in merito alle problematiche che molti tra i Soci stanno incontrando in relazione alla Certificazione verde COVID-19.
Come recita la premessa del documento constatata una qual certa confusione in materia, lo scopo è in sostanza fornire elementi per chiarire che il MC non è generalmente coinvolto nelle procedure relative al controllo dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, né dal (inesistente) collegamento tra Green Pass ed idoneità lavorativa.
Sul ruolo del Medico Competente rispetto alla Certificazione verde – più comunemente nota come green pass – stiamo constatando una certa confusione, nonché interpretazioni fuorvianti, prive di fondamento normativo e spesso irrispettose, se non addirittura ignare, della funzione stessa del MC.
Tali distorsioni si stanno verificando soprattutto nei comparti lavorativi nei quali non è stata resa obbligatoria la vaccinazione, con richieste improprie al Medico Competente.
Innanzitutto, spesso si vedono accomunati – quando non equiparati – vaccino anti SARS-CoV-2 e green pass, quasi fossero la stessa cosa. Non è così: la disciplina del green pass non ha nulla a che fare con la disciplina della vaccinazione e con il tema dell’obbligo vaccinale.
a) il green pass non è un documento sanitario; è un certificato che attesta un “fatto”, ossia alternativamente
1) la avvenuta vaccinazione anti COVID-19, 2) la avvenuta guarigione da malattia COVID-19, 3) l’effettuazione di test (tampone molecolare o antigenico) con esito negativo;
b) il rilascio di green pass può avvenire solo ed esclusivamente dalla Piattaforma nazionale Digital Green Certificate gestita direttamente dal Ministero della Salute;
c) il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero della Salute che designa come responsabili il Ministero dell’Economia, SOGEI S.p.A. e PAGO PA S.p.A.;
d) il green pass può essere verificato esclusivamente dai soggetti indicati nella norma, tra i quali non è compreso il MC, può essere verificato esclusivamente tramite la APP dedicata che non rende visibili i dati sanitari, l’attività di verifica non comporta “in alcun caso” la raccolta dei dati (in qualsiasi forma);
e) quanto all’impiego dello strumento nei luoghi di lavoro, il green pass può essere utilizzato esclusivamente per le finalità specificamente previste (spostamenti in zona arancione-rossa, accompagnamento pazienti nelle sale di attesa, spettacoli e feste, e poi ristorazione, musei, etc. e ancora scuola e trasporti);
f) la violazione delle disposizioni che regolano casi e uso del green pass comporta la sanzione da parte del soggetto che disattende tali regole.
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