diffida accertativa. Prime indicazioni per il personale ispettivo
Circolare n.6/2020
Facendo seguito alla circolare n. 5 del 30.09. u.s. in materia di disposizione, si forniscono le prime indicazioni per un corretto utilizzo da parte del personale ispettivo della diffida accertativa, la cui disciplina è stata recentemente modificata dall’art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), introdotto in sede di conversione dalla legge n. 120/2020.
Come per il potere di disposizione, le modifiche apportate sono anzitutto finalizzate ad ampliare le reali possibilità di tutela dei lavoratori e le indicazioni che seguono, in linea con quanto osservato dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 10117 del 05.09.2020, tengono altresì conto della concorrente volontà del legislatore di semplificare le procedure di emanazione del provvedimento.
L’intervento “interpolativo” incide in particolare sulla “procedura” di diffida ragion per cui, anche in relazione agli ambiti di applicazione, rimangono confermate le previgenti indicazioni contenute nella circolare n. 1/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nelle successive e più specifiche note di chiarimento di questo Ispettorato.
Un primo elemento di novità risiede nella estensione della platea dei destinatari della diffida. Il legislatore ha infatti espressamente previsto che “la diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”.
Ciò comporta che la diffida accertativa, nell’ambito di un appalto o di una somministrazione di manodopera, avrà in ogni caso come destinatari sia il datore di lavoro sia il responsabile in solido, ai quali il lavoratore potrà dunque, indifferentemente, rivolgersi per dare esecuzione al titolo esecutivo. Va ricordato che le retribuzioni andranno calcolate tenendo conto, per le ipotesi di somministrazione lavoro, di quanto previsto dall’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 secondo il quale “per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore”.
La notificazione della diffida anche in capo al responsabile in solido rimane ferma anche in tutte le ipotesi in cui sia in corso un accertamento in ordine alla liceità o meno della fattispecie di esternalizzazione, accertamento che non può “interferire” con il provvedimento di diffida se non in relazione ai profili concernenti l’effettiva quantificazione dei crediti del lavoratore e rispetto ai quali si rinvia ai pregressi chiarimenti.