Il nuovo modello di impresa sicura, di concezione e derivazione comunitaria, presenta tratti fortemente distintivi e innovativi rispetto a quello delineato dalla normativa di prevenzione precedente, rappresentata dal corpo delle leggi emanate prevalentemente negli anni ’50.
Rispetto all’impostazione tradizionale, basata sulla cosiddetta “tutela di primo livello” (o tutela diretta), si è ormai affermata e affiancata alla prima una disciplina normativa che realizza una “tutela di secondo livello”, strettamente correlata al profilo dell’organizzazione del lavoro, e ispirata al metodo autovalutativo e programmatico.
Ora, infatti, diversamente dal passato, il datore di lavoro nell’impresa, e il committente nei cantieri edili (quest’ultimo per il tramite dei coordinatori), non possono sottrarsi all’obbligo fondamentale di valutazione dei rischi professionali, all’esito del documento (programmatico) di valutazione dei rischi (Dvr, Duvri e Psc).
È dunque agli stessi destinatari degli obblighi di legge che il legislatore ha fatto carico di interpretare le norme, al fine di dare contenuto alle condotte giuridicamente doverose e dunque obbligatoriamente praticabili nelle singole realtà di lavoro.
È su queste basi che il D.Lgs. n. 626/1994, in prima battuta, e ora il testo unico della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) hanno introdotto molteplici aspetti assolutamente innovativi rispetto alla normativa di prevenzione precedente, tutti ispirati al perseguimento dell’obiettivo costituito dal miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Oltre all’affermazione dell’applicabilità della normativa prevenzionistica a tutti i settori di attività pubblici e privati, e a tutte le tipologie di rischio, nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti a essi equiparati (il cosiddetto principio di “circolarità” della sicurezza, attualmente codificato all’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008), assume valore fondamentale l’obbligo di valutazione dei rischi professionali, e l’obbligo della loro traduzione nel Dvr e nel Psc (e, qualora necessario, nel Duvri).
Sicché si può fondatamente affermare che la prevenzione – anche grazie alla istituzionalizzazione del servizio di prevenzione e protezione in tutte le aziende – è entrata a pieno titolo tra i modelli organizzativi propri dell’attività di impresa.