Decreto Ministeriale 21 agosto 2019 n. 127
Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2019 n. 255
“Regolamento recante l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalita’ istituzionali alle attivita’ degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.”
Il provvedimento entra in vigore il 14 novembre 2019 e conta 20 articoli suddivisi in :
Capo I -. Disposizioni generali
Capo II – Disposizioni particolari per le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato nonche’ per le strutture del Ministero dell’interno destinate per finalita’ istituzionali alle attivita’ degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica
Capo III – Disposizioni particolari per il Dipartimento dei vigili del fuoco e il Corpo nazionale
Capo IV – Disposizioni varie
Da segnalare in particolare :
Art 2: ai fini della responsabilità per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sopraindicati ” Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio e agli assetti organizzativi, le funzioni di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell’ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale ancorche’ non siano dotati di autonomi poteri di spesa.
Art 5 Il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, istituisce e organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva di personale dell’Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008
Art. 10 I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale sono eletti o designati secondo le modalita’ previste dagli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali di lavoro e ricevono la prevista formazione a cura dell’Amministrazione”.
Il decreto abroga il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale e dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.