Salvo i casi in cui il D.Lgs. n. 81/2008 preveda l’istituzione di un servizio di prevenzione e protezione interno all’azienda o all’unità produttiva, è consentito al datore di lavoro svolgere direttamente i compiti propri del Spp nel rispetto delle condizioni indicate all’allegato II al D.Lgs. n. 81/2008.
In tutti i casi in cui il datore di lavoro intenda svolgere in prima persona i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, è tenuto a informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito alla propria decisione e a frequentare corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
La durata di questi corsi varia a seconda del livello di rischio, ovvero:
• 16 ore: rischio basso;
• 32 ore: rischio medio;
• 48 ore: rischio alto.
Per definire il monte ore di formazione da frequentare, è necessario fare riferimento al codice Ateco di appartenenza e al livello di rischio indicato all’allegato II dell’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
Occorre ricordare che un datore di lavoro che svolga un’attività inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio o alto può partecipare a un modulo di formazione per un livello di rischio basso solo nel caso in cui tutti i suoi lavoratori svolgano attività assimilabili a un livello di rischio basso. In caso di successive variazioni, al datore di lavoro è richiesta l’integrazione della formazione rispetto a numero di ore e contenuti.
Analogamente, a un datore di lavoro che svolga un’attività in un settore di attività considerata con un livello di rischio basso, è richiesto di partecipare a corsi di livello di rischio medio o alto nel caso in cui siano presenti lavoratori le cui attività ricadano in tali livelli di rischio.
Ai datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione è consentito svolgere l’attività formativa prevista dall’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 anche senza essere in possesso del requisito relativo alla capacità didattica così come disciplinato dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013, a patto che questa attività sia svolta esclusivamente in riferimento ai propri lavoratori.
I corsi di aggiornamento sono obbligatori anche per il datore di lavoro che svolga funzioni proprie del Spp. La frequenza ai corsi di aggiornamento è quinquennale ed è consentita la fruizione per l’intero monte ore in modalità e-learning.
La durata è variabile in funzione del livello di rischio abbinato al settore Ateco di appartenenza dell’azienda, ovvero:
• 6 ore: rischio basso;
• 10 ore: rischio medio;
• 14 ore: rischio alto.
Anche in questo caso, ai fini dell’aggiornamento è considerata valida la partecipazione a convegni o seminari senza verifica finale di apprendimento, in misura non superiore alla metà del totale di ore previste.