La sentenza emessa dalla Cassazione penale, sezione IV, n. 35858, del 14 settembre 2021, esprime la tendenza dell’attuale giurisprudenza a riconsiderare la posizione del lavoratore ai fini della responsabilità in caso di infortunio.
La vicenda in questione riguarda un infortunio, avvenuto all’interno di un’azienda agricola, nel quale aveva perso la vita il lavoratore, operaio alle dipendenze dell’imputato, datore di lavoro, cui era stato contestato di non aver fornito tutti i necessari presidi di protezione e di non aver ottemperato al proprio obbligo di fornire ai dipendenti un’adeguata formazione. Il lavoratore, dal canto suo, non avrebbe indossato il presidio di sicurezza che gli era stato fornito.
La vittima dell’infortunio, secondo quanto sostenuto dalla difesa dell’imputato, trovandosi alla guida di un trattore agricolo tra i filari di un vigneto, non avrebbe allacciato la cintura di sicurezza, presidio che avrebbe impedito la sua espulsione dall’abitacolo, a seguito del ribaltamento del mezzo ed il successivo schiacciamento sotto la traversa superiore della cabina di guida.
A completamento della condizione di “non adeguatezza” del lavoratore avrebbe contribuito, inoltre, uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcool riscontrata nel sangue della vittima. Al tempo stesso, al datore di lavoro è stata contestata l’omessa previsione e predisposizione di un più efficace sistema di controllo, dal momento che un precedente infortunio, analogo a quello in esame, aveva evidenziato l’inadeguatezza del mero richiamo verbale.
I giudici d’Appello avevano evidenziato che il Dvr era piuttosto generico a questo riguardo, non accennando minimamente all’uso delle cinture di sicurezza e il datore di lavoro si era, semplicemente, limitato ad ammonire i dipendenti a stare più attenti: il datore era perfettamente consapevole della «diffusa noncuranza dei lavoratori relativamente all’osservanza degli obblighi imposti e della impossibilità di essere presente in maniera continuativa sul luogo di lavoro a causa delle dimensioni dell’azienda» (Cass. pen. n. 35858, 14 settembre 2021).
Al datore di lavoro, imputato, è stata contestata l’omessa previsione e predisposizione di un più efficace sistema di controllo, in quanto «l’obbligo datoriale di vigilare sull’esatta osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori può dirsi assolto solo ove l’obbligato predisponga e dia attuazione ad un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto anche delle prassi da costoro seguite delle quali il datore di lavoro sia a conoscenza» (Cass. pen. n. 35858, 14 settembre 2021).
Nella specie, il datore di lavoro – date le dimensioni estese dell’azienda – avrebbe potuto nominare un preposto che, sotto il suo controllo, avrebbe dovuto assolvere agli obblighi di vigilanza affidatigli con apposita delega, ma tutto ciò non è avvenuto, nel caso in esame.